Patteggiamento penale

Patteggiamento penale: significato, caratteristiche e funzionamento

Disciplinato dall’articolo 444 del codice di procedura penale, il patteggiamento (detto più correttamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”) è, nel contesto della procedura penale, il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta che le parti (imputato e PM) rivolgono al Giudice, di applicazione di una pena diminuita fino a un terzo, tenuto conto delle circostanze aggravanti e attenuanti con il limite massimo di cinque anni di reclusione. Se l’imputato è recidivo, può concordare la pena purché non superi i due anni. In fase di accordo, il Pubblico Ministero può richiedere prova di una “attività risarcitoria” a favore della vittima. Può, cioè, pretendere che l’autore del reato abbia in qualche modo almeno provveduto ad offrire un parziale risarcimento alla persona offesa.

La richiesta dev’essere presentata entro l’udienza preliminare o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure nella dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna.

Può essere subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il giudice non può sostituire alla pena concordata tra le parti una pena diversa, ma può rigettare l’accordo.

Esempio di patteggiamento penale

Un imputato di furto aggravato ammette le proprie colpe. La confessione può essere valutata positivamente e diventare attenuante generica prevalente sull’aggravante. Ecco come potrà chiedere al Giudice l’applicazione di una pena: «Si concedano le attenuanti generiche per la confessione resa, prevalenti sull’aggravante contestata: si chiede che si applichi la pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, così ridotta ex art. 444 c.p.p. (fino a 1/3); la richiesta è subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.»

Cosa succede dopo

In seguito alla richiesta di patteggiamento possono verificarsi diversi scenari. Ecco le principali possibilità:

  1. il PM non presta il consenso;
  2. il Giudice ritiene la pena non congrua;
  3. il Giudice ritiene di non poter concedere il beneficio della sospensione condizionale richiesto come condizione di accesso al “patteggiamento”;
  4. il Giudice accorda il patteggiamento ed emette la sentenza.

Si è detto che la parte può condizionare l’accoglimento dell’istanza di patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso il consenso del P.M. deve riguardare espressamente anche tale richiesta.

Il patteggiamento esclude la pronuncia del Giudice penale sulla eventuale domanda civile (risarcimento) della persona offesa (parte civile). Se la vittima del reato vorrà farsi risarcire dovrà promuovere una causa davanti al Tribunale civile.

I vantaggi del patteggiamento

  • riduzione della durata del processo, che si limiterà normalmente ad una o due udienze.
  • riduzione di un terzo della pena
  • esclusione della domanda di risarcimento in sede penale
  • esclusione del pagamento delle spese processuali
  • possibilità di concordare la sospensione condizionale della pena evitando il carcere
  • possibilità di ottenere che la sentenza non venga menzionata nel certificato del casellario richiesto dai privati
  • possibilità di richiedere la cancellazione definitiva della sentenza dal casellario dopo cinque anni

Attenzione: patteggiare non significa, da un punto di vista processuale, riconoscere le proprie responsabilità. Può essere richiesto anche soltanto per ragioni di opportunità.

Nel caso di “continuazione di più reati”, ovvero quando l’imputato commette più azioni criminose ma tutte nell’ambito di un unico piano, contestate in un unico procedimento o anche in più procedimenti penali, si può concordare la pena riferita al reato più grave aumentata di un terzo. Questa strategia può consistere in un grande vantaggio per l’imputato, che ha la possibilità di definire rapidamente più processi penali ed uscirne definitivamente.

Grazie a questi vantaggi, il patteggiamento è un procedimento alternativo al processo penale ordinario che viene richiesto molto spesso nei Tribunali.

Un istituto simile al patteggiamento, con alcune limitazioni, è previsto anche innanzi alla Corte d’Appello (cosiddetto “concordato”). In questo caso, rinunciando ad alcuni motivi d’appello, si può ottenere una riduzione della pena. Per il calcolo della pena non è prevista necessariamente la riduzione automatica di un terzo e neppure altre condizioni come il limite dei cinque anni.

Avvocato Paolo Dall’Ara

paolo.dallara.studio@gmail.com

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