Come vengono classificate le pene nel diritto penale italiano?
Il diritto penale italiano distingue tra pene principali e accessorie.
Pertanto, secondo l’art. 17 c.p.i., le principali pene stabilite per i reati sono: l’ergastolo, la reclusione e la pena (multa), e le principali pene stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto e la multa. L’ergastolo, la reclusione e la detenzione sono pene detentive e le pene e le ammende sono sanzioni pecuniarie.
La legge 24 novembre 1981, n.689, prevedeva la possibilità di sostituire le principali pene detentive con il regime di semi-detenzione, con libertà vigilata o con la pena pecuniaria, se ricorrono determinate condizioni.
Successivamente il D.Lgs. 274 del 28 agosto 2000 ha introdotto / modificato altre due principali pene, gli arresti domiciliari e il servizio alla comunità, che hanno una limitata applicazione ai reati che sono di competenza del tribunale e quindi sostituiscono le pene detentive. L’articolo 3 del decreto in questione enumera solo i reati ai quali possono essere applicate tali pene: tra questi, percosse o furti condizionati dalla preventiva denuncia del danneggiato.
Articolo 20 c.p.i. specifica che le pene principali sono disposte dal giudice con sentenza e le pene accessorie derivano dalla pena principale, come suoi effetti criminali.
Schematicamente, avremo:
- principali pene: ergastolo, reclusione, arresto, pena, multa, arresti domiciliari e servizio alla comunità;
- sanzioni che possono sostituire le principali pene detentive: il regime di semi-detenzione, la libertà vigilata e la pena pecuniaria;
- pene accessorie (art. 19 c.p.i.):
1) divieto di esercizio dei diritti pubblici;
2) divieto di esercitare una professione o un mestiere;
3) divieto legale;
4) divieto temporaneo di esercitare funzioni dirigenziali all’interno di organi di persone giuridiche o altre organizzazioni;
5) impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
6) risoluzione del contratto di lavoro;
7) decadenza o sospensione dell’esercizio dei diritti genitoriali;
8) sospensione dell’esercizio della professione o del mestiere;
9) sospensione da incarichi dirigenziali all’interno di persone giuridiche o altre organizzazioni;
10) pubblicazione della sentenza.
Le prime sette pene accessorie sono riservate ai delitti; le due successive accompagnano le contravvenzioni e la pubblicazione della sentenza è comune alle due forme di reato.