Come vengono classificate le pene nel diritto penale italiano?

Il diritto penale italiano distingue tra pene principali e accessorie.

Pertanto, secondo l’art. 17 c.p.i., le principali pene stabilite per i reati sono: l’ergastolo, la reclusione e la pena (multa), e le principali pene stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto e la multa. L’ergastolo, la reclusione e la detenzione sono pene detentive e le pene e le ammende sono sanzioni pecuniarie.

La legge 24 novembre 1981, n.689, prevedeva la possibilità di sostituire le principali pene detentive con il regime di semi-detenzione, con libertà vigilata o con la pena pecuniaria, se ricorrono determinate condizioni.

Successivamente il D.Lgs. 274 del 28 agosto 2000 ha introdotto / modificato altre due principali pene, gli arresti domiciliari e il servizio alla comunità, che hanno una limitata applicazione ai reati che sono di competenza del tribunale e quindi sostituiscono le pene detentive. L’articolo 3 del decreto in questione enumera solo i reati ai quali possono essere applicate tali pene: tra questi, percosse o furti condizionati dalla preventiva denuncia del danneggiato.

Articolo 20 c.p.i. specifica che le pene principali sono disposte dal giudice con sentenza e le pene accessorie derivano dalla pena principale, come suoi effetti criminali.

Schematicamente, avremo:

  • principali pene: ergastolo, reclusione, arresto, pena, multa, arresti domiciliari e servizio alla comunità;
  • sanzioni che possono sostituire le principali pene detentive: il regime di semi-detenzione, la libertà vigilata e la pena pecuniaria;
  • pene accessorie (art. 19 c.p.i.):

1) divieto di esercizio dei diritti pubblici;

2) divieto di esercitare una professione o un mestiere;

3) divieto legale;

4) divieto temporaneo di esercitare funzioni dirigenziali all’interno di organi di persone giuridiche o altre organizzazioni;

5) impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

6) risoluzione del contratto di lavoro;

7) decadenza o sospensione dell’esercizio dei diritti genitoriali;

8) sospensione dell’esercizio della professione o del mestiere;

9) sospensione da incarichi dirigenziali all’interno di persone giuridiche o altre organizzazioni;

10) pubblicazione della sentenza.

Le prime sette pene accessorie sono riservate ai delitti; le due successive accompagnano le contravvenzioni e la pubblicazione della sentenza è comune alle due forme di reato.

Il reato di prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento nel diritto comparato

Le normative legali contemporanee nel campo della prostituzione femminile sembrano più rigide e inflessibili di quelle del Medioevo. Fino al secolo XV, le autorità consideravano la prostituzione un “male necessario”, utile alla società, che deve essere tollerato per non generare altri comportamenti ben più gravi. Ma oggi, in Italia e nel resto del mondo, la prostituzione è un reato?

Il reato di prostituzione nel mondo

Le autorità contemporanee, invece, vietano completamente la prostituzione in alcuni paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti, ad eccezione del Nevada, la prostituzione femminile è vietata.

In Romania, la prostituzione era punibile secondo il vecchio codice penale con la reclusione da 3 mesi a 3 anni ma, con il nuovo codice penale, entrato in vigore il 1 ° febbraio 2014, la pratica della prostituzione in Romania non è più considerata un crimine, ma solo un reato, quindi le multe continueranno a fluire. Tuttavia, lo sfruttamento della prostituzione rimane punito.

In paesi come Germania, Paesi Bassi, Danimarca, la prostituzione è accettata a condizione che sia praticata in aree appositamente designate e che i professionisti paghino le tasse.

È accettato anche in alcuni paesi asiatici come il Giappone e la Cambogia. È vietato in Thailandia, ma ci sono più di un milione di prostitute nel paese. In Giappone, sebbene ci siano restrizioni, la prostituzione è diffusa.

Pertanto, il codice penale italiano non prevede più tale atto come reato. In pratica, l’atto di prostituzione non è punito ma lo sono le azioni legate alla prostituzione, ovvero le azioni di chi induce, promuove, favorisce o facilita la prostituzione di una persona. Il fatto è più grave quando è commesso da una persona che si avvale della sua condizione di pubblica autorità. La punizione è più pesante quando questi atti sono commessi su una persona minore o incapace.

In Spagna la legge è simile a quella italiana. Va notato che la legge spagnola non distingue in base al sesso della persona, ma solo in base all’età e alla capacità di esercizio o allo stato mentale.

Una visione interessante è fornita dal codice penale francese. La legge francese penalizza il cosiddetto comportamento aggressivo delle prostitute, come il reclutamento di clienti attraverso un atteggiamento che hanno in pubblico che provoca indignazione. In Francia, la legge mostra una tendenza a rafforzare la repressione contro la prostituzione e l’indulgenza per le prostitute.

Nel codice penale cinese, la prostituzione non è criminalizzata, è praticata liberamente come professione. Il pimping, invece, ovvero lo sfruttamento, è un reato previsto dal codice penale.

La nuova regolamentazione della prostituzione nella legge svedese è un’anteprima europea perché non punisce le prostitute ma i loro clienti. Il governo svedese ritiene che: “non è normale punire le persone che prestano servizi sessuali, al contrario, dovrebbero essere aiutate a rinunciare a questo stile di vita“.

Negli Stati Uniti, la pratica della prostituzione e del pappone è vietata, tranne nello stato del Nevada dove la prostituzione è legalizzata, essendo praticata liberamente come professione. Anche se nella maggior parte degli stati quelli che vengono puniti sono i clienti.

La legislazione in vigore nei Paesi Bassi, sia per quanto riguarda la prostituzione che lo sfruttamento, sono professioni che sono liberamente esercitate. La prostituzione, di per sé, è gratuita ma viene portata sotto il controllo dei governi locali nel tentativo di stabilire un migliore controllo sanitario delle prostitute. Il reato di sfruttamento è stato soppresso da una legge entrata in vigore il 1 ° ottobre 2000, tranne nei casi in cui la persona che pratica la prostituzione è minorenne.

In Svizzera, infine, la prostituzione è praticata liberamente, il legislatore non criminalizza questa attività, ma lo sfruttamento è criminalizzato nel codice penale, al titolo 5, “Crimini contro la moralità”.