pene nel diritto penale italiano

Come vengono classificate le pene nel diritto penale italiano?

Il diritto penale italiano distingue tra pene principali e accessorie.

Pertanto, secondo l’art. 17 c.p.i., le principali pene stabilite per i reati sono: l’ergastolo, la reclusione e la pena (multa), e le principali pene stabilite per le contravvenzioni sono: l’arresto e la multa. L’ergastolo, la reclusione e la detenzione sono pene detentive e le pene e le ammende sono sanzioni pecuniarie.

La legge 24 novembre 1981, n.689, prevedeva la possibilità di sostituire le principali pene detentive con il regime di semi-detenzione, con libertà vigilata o con la pena pecuniaria, se ricorrono determinate condizioni.

Successivamente il D.Lgs. 274 del 28 agosto 2000 ha introdotto / modificato altre due principali pene, gli arresti domiciliari e il servizio alla comunità, che hanno una limitata applicazione ai reati che sono di competenza del tribunale e quindi sostituiscono le pene detentive. L’articolo 3 del decreto in questione enumera solo i reati ai quali possono essere applicate tali pene: tra questi, percosse o furti condizionati dalla preventiva denuncia del danneggiato.

Articolo 20 c.p.i. specifica che le pene principali sono disposte dal giudice con sentenza e le pene accessorie derivano dalla pena principale, come suoi effetti criminali.

Schematicamente, avremo:

  • principali pene: ergastolo, reclusione, arresto, pena, multa, arresti domiciliari e servizio alla comunità;
  • sanzioni che possono sostituire le principali pene detentive: il regime di semi-detenzione, la libertà vigilata e la pena pecuniaria;
  • pene accessorie (art. 19 c.p.i.):

1) divieto di esercizio dei diritti pubblici;

2) divieto di esercitare una professione o un mestiere;

3) divieto legale;

4) divieto temporaneo di esercitare funzioni dirigenziali all’interno di organi di persone giuridiche o altre organizzazioni;

5) impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

6) risoluzione del contratto di lavoro;

7) decadenza o sospensione dell’esercizio dei diritti genitoriali;

8) sospensione dell’esercizio della professione o del mestiere;

9) sospensione da incarichi dirigenziali all’interno di persone giuridiche o altre organizzazioni;

10) pubblicazione della sentenza.

Le prime sette pene accessorie sono riservate ai delitti; le due successive accompagnano le contravvenzioni e la pubblicazione della sentenza è comune alle due forme di reato.

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