Abbandono della famiglia

Abbandono della famiglia: reato e conseguenze

L’abbandono della famiglia è un reato aggravante, previsto dall’art. 305 del codice civile. Molti lo commetteranno facilmente, per ignoranza o con evidente malizia. L’abbandono familiare, come reato, consiste in:

  • abbandonare un figlio (che si ha l’obbligo di mantenere), esponendolo a sofferenze fisiche o morali;
  • inadempimento in malafede dell’obbligo alimentare previsto dalla legge;
  • mancato pagamento in malafede, per 2 anni, della pensione di mantenimento stabilita in giudizio.

Gli atti menzionati sono considerati reato solo se commessi da una persona che ha l’obbligo legale di mantenere qualcuno, rispetto a chi ha diritto agli alimenti (ad esempio, marito e moglie o genitori).

Secondo il Codice della famiglia, l’obbligo di mantenimento sussiste tra marito e moglie, genitori e figli, colui che adotta e adotta, nonni e nipoti, fratelli e sorelle e altre persone previste dalla legge (ex il cui matrimonio è stato sciolto per divorzio o annullato, il marito che ha contribuito al mantenimento del figlio dell’altro coniuge, ecc., in tali casi purché le condizioni in cui sussiste tale responsabilità). Nella maggior parte dei casi l’obbligazione ha carattere di reciprocità, cioè chi ha l’obbligazione alimentare può diventare, cambiando la situazione concreta, chi ha diritto agli alimenti.

Come viene punito l’abbandono della famiglia

In caso di abbandono familiare l’azione penale fa scattare la preventiva denuncia al danneggiato e la conciliazione delle parti rimuove la responsabilità penale.

Se le parti non si sono riconciliate ma, durante il processo, l’imputato adempie ai suoi obblighi, il tribunale, qualora accerti la colpevolezza, pronuncia nei confronti dell’imputato la sua condanna con la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena.

La revoca della sospensione condizionale avviene solo se, durante il periodo di prova, il condannato commette nuovamente il reato di abbandono familiare.

L’abbandono della famiglia è punito nei casi previsti dall’art. 305 CP, lit. a) sì b) con la reclusione da 6 anni a 2 anni o con la multa, e nel caso previsto in lett. c) con la reclusione da 1 a 3 anni o con la multa.

Nel caso di un genitore obbligato a pagare il contributo al mantenimento dei figli all’altro genitore, si trasferisca all’estero, ad esempio in Romania, ciò non lo pone al riparo da possibili conseguenze.

Sul piano civile si potrà comunque agire presso le autorità rumene affinché vengano pagate le somme dovute, eventualmente mediante pignoramento dei beni.

Sul piano penale potrà essere comunque condannato dal Tribunale penale italiano (competente in quanto Tribunale del luogo dove il creditore di diritti alimentari risiede). Probabilmente la pena prevista dalla prima condanna verrà sospesa ma, in caso di recidiva, potrà essere condannato una seconda volta con revoca del beneficio della sospensione condizionale e conseguente emissione di Mandato di Arresto Europeo.

Quindi, anche se il recupero delle somme al lato pratico potrebbe essere difficoltoso, tuttavia la possibilità di una condanna penale e relativo mandato di arresto generalmente dissuade il debitore dal proseguire la sua condotta.

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