Recuperarea-creanțelor

Il recupero dei crediti da mantenimento per i figli minori: tutela civile e responsabilità penale del genitore inadempiente

  1. Premessa

Il dovere di mantenimento dei figli è un obbligo primario, giuridicamente inderogabile, che trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione e nell’art. 315-bis c.c. Il legislatore riconosce come prevalente l’interesse del minore alla crescita sana e dignitosa, anche attraverso la corresponsione regolare dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice.

Il mancato versamento delle somme stabilite in sede giudiziale configura non solo un illecito civile, ma può assumere rilievo anche sotto il profilo penale, dando luogo alla responsabilità dell’obbligato.

 

  1. Il titolo esecutivo: presupposto imprescindibile per il recupero del credito

Per procedere al recupero coattivo del credito da mantenimento è indispensabile la presenza di un titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c. Tali titoli possono essere:

la sentenza di separazione o divorzio omologata;

l’ordinanza presidenziale ex art. 709 e 710 c.p.c.;

l’accordo raggiunto dinanzi al giudice o mediante negoziazione assistita con valore di titolo esecutivo (ex art. 6 D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014).

In presenza del titolo, il creditore (o chi ne ha la rappresentanza, generalmente il genitore collocatario) potrà attivare i rimedi previsti dal Codice di Procedura Civile.

 

  1. Le forme di esecuzione forzata per il recupero delle somme

Il creditore può intraprendere diverse azioni esecutive contro il genitore obbligato inadempiente:

 

3.1 Pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.)

La forma più efficace è spesso il pignoramento dello stipendio o della pensione, rivolto direttamente al datore di lavoro o all’ente previdenziale.

 

 

3.2 Pignoramento mobiliare (art. 513 ss. c.p.c.)

Consiste nel pignoramento dei beni mobili dell’obbligato. È generalmente meno efficace, sia per difficoltà di rintraccio dei beni, sia per limiti di valore.

 

3.3 Pignoramento immobiliare (art. 555 ss. c.p.c.)

Nel caso l’obbligato sia proprietario di beni immobili, è possibile procedere con pignoramento e successiva vendita giudiziaria.

 

3.4 Iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.)

Previa notifica del precetto, si può iscrivere ipoteca sull’immobile dell’obbligato, a tutela del credito e in funzione eventualmente esecutiva.

 

  1. La procedura ex art. 614-bis c.p.c.: astreinte

Il giudice può, anche d’ufficio, applicare al genitore inadempiente una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle somme dovute. Tale misura, pur non sostituendo l’azione esecutiva, ha natura coercitiva e dissuasiva.

 

  1. Il reato di mancato versamento dell’assegno di mantenimento

L’art. 570-bis c.p., introdotto dal D.lgs. 21/2018, punisce il genitore che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

 

5.1 La norma

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio, ovvero all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto ai figli.»

 

5.2 Elementi costitutivi del reato

Esistenza di un titolo esecutivo (sentenza o provvedimento del giudice);

Inadempimento doloso e reiterato;

Consapevolezza della condizione di bisogno del minore.

 

  1. Il ruolo del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria

La denuncia può essere presentata presso qualsiasi comando di polizia giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica. Il reato è procedibile d’ufficio, pertanto non è necessaria la querela.

 

  1. Le attenuanti e l’esimente dello stato di bisogno

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’imputato può andare esente da pena solo se dimostra:

uno stato di indigenza reale;

l’assenza di qualsiasi forma di reddito;

la volontà di adempiere anche parzialmente.

 

  1. Le misure urgenti per la tutela del minore

Il giudice può adottare provvedimenti urgenti ex art. 709-ter c.p.c., anche su istanza del genitore creditore, per garantire la continuità del sostegno economico.

Ad esempio:

pagamento diretto da parte del datore di lavoro;

assegnazione coatta del reddito;

revoca o modifica delle modalità di affidamento.

 

  1. Prescrizione del credito e tutela del minore

Il credito per mantenimento è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. Tuttavia, la giurisprudenza è incline a una lettura estensiva e protettiva:

 

  1. Conclusioni

L’obbligo di mantenimento non è un dovere morale, ma un obbligo giuridico sanzionato sia civilmente che penalmente. Il genitore inadempiente è passibile:

di esecuzione forzata sui beni;

di pignoramenti presso terzi;

di denuncia penale con potenziale condanna fino a un anno;

di misure correttive sul piano dell’affidamento o della responsabilità genitoriale.

 

Il genitore affidatario, debitamente assistito da un legale, può agire con efficacia per garantire la tutela integrale dei diritti del minore, secondo i principi costituzionali di solidarietà e responsabilità genitoriale.