I punti della patente

In Italia, la patente di guida è dotata inizialmente di un totale di 20 punti. Questo sistema a punti è stato introdotto per incentivare una guida responsabile e penalizzare comportamenti scorretti alla guida. I punti possono essere sottratti in caso di infrazioni stradali e possono essere anche recuperati attraverso corsi di aggiornamento o di guida sicura.

Se un neo-patentato commette infrazioni, la dinamica di decurtazione dei punti può variare, e in alcuni casi, può essere più severa rispetto ai conducenti con patente da più tempo. Inoltre, se tutti i punti vengono persi, ciò comporta la revoca della patente e la necessità di sostenere nuovamente gli esami per ottenerla.

Ecco alcuni esempi di comportamenti che possono portare alla perdita di punti:

Eccesso di velocità: La perdita di punti varia a seconda del superamento dei limiti di velocità:

Fino a 10 km/h oltre il limite: 1 punto.

Da 10 a 40 km/h oltre il limite: da 2 a 6 punti.

Oltre 40 km/h oltre il limite: 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Guida in stato di ebbrezza:

Tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 g/l: decurtazione di 10 punti.

Tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l: decurtazione di 10 punti più altre sanzioni penali e amministrative.

Uso del telefono cellulare senza dispositivi di auricolare o vivavoce:

Uso del cellulare alla guida: 5 punti.

Mancato uso delle cinture di sicurezza:

Guida o trasporto passeggeri senza cinture allacciate: 5 punti.

Non rispetto della segnaletica stradale:

Passaggio con il rosso: 6 punti.

Non rispetto degli stop o delle precedenze: da 4 a 8 punti a seconda della gravità dell’infrazione.

Guida durante il periodo di sospensione della patente:

Questo comportamento non solo comporta la perdita di 10 punti, ma può anche portare a sanzioni penali.

La decurtazione dei punti è cumulativa per ogni infrazione commessa, e i punti possono essere recuperati partecipando a corsi di recupero punti autorizzati. Questi corsi consentono di recuperare fino a un massimo di 6 punti per corso. La consapevolezza delle norme e il rispetto del Codice della Strada sono essenziali per la sicurezza su strada e per mantenere la propria patente attiva.

Le misure alternative al carcere in fase di esecuzione della pena

Le misure alternative al carcere in fase di esecuzione della pena in Italia, previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la legge sull’ordinamento penitenziario, sono:

  1. Affidamento in prova ai servizi sociali: è concesso ai condannati ai quali siano rimasti 4 anni – o meno – di pena da espiare, con esecuzione esterna al carcere e di svolgere attività lavorative, formative o di volontariato. E’ necessario avere una dimora ed un posto di lavoro.
  2. Detenzione domiciliare: anche questa misura può essere concessa ai condannati che debbano scontare gli ultimi anni e prevede che il detenuto possa scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, con l’assenso di chi dispone dell’immobile.
  3. Semi-libertà: consente al condannato di svolgere durante il giorno attività lavorative, formative o di trattamento esterne all’istituto penitenziario, rientrando in carcere solo per la notte e i giorni festivi.
  4. Liberazione condizionale: è una misura che può essere concessa dopo che il condannato ha scontato una parte consistente della pena (metà o due terzi per alcuni reati specifici), e comporta il rispetto di determinate condizioni e obblighi relativi al comportamento ed allo stile di vita da adottare.

Queste misure sono finalizzate alla reintegrazione sociale del condannato e alla riduzione della recidiva. La concessione di tali misure è subordinata alla valutazione del caso specifico e alla presenza di determinati requisiti legali e personali del condannato.

Distacco di lavoratori comunitari presso aziende italiane

Il distacco dei lavoratori si configura quando un’azienda datrice di lavoro (detta “distaccante”), per un proprio interesse e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a disposizione di un’altra azienda (soggetto “distaccatario”) uno o più lavoratori (“distaccati”) per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa che viene concordata e disciplinata da un contratto tra le parti.

In ambito comunitario il distacco si definisce “transnazionale”, ovvero quando un lavoratore che vive e lavora in uno stato membro viene distaccato in un altro stato membro.

Nel recepire la Direttiva Europea 2014/67/UE, il Decreto Legislativo n. 136/2016 fornisce indicazioni riguardo il distacco transnazionale comunitario.

Entro il 30 luglio 2020 tutti gli Stati membri si sono adeguati alla Direttiva UE 2018/957, che ha ampliato le garanzie in tema di salute e sicurezza su lavoro.

Requisiti del distacco ex D.Lgs. 136/2016

  • Il lavoratore deve prestare abitualmente la sua attività lavorativa nel Paese di origine presso la società distaccante.
  • La durata massima del distacco è di 24 mesi (art. 12 Reg. UE 883/2004)
  • Il lavoratore non dev’essere inviato in sostituzione di un’altra persona che abbia già svolto lo stesso lavoro previsto
  • La società distaccante non deve avere carattere fittizio, né deve occuparsi di mera gestione amministrativa dei rapporti lavorativi in essere con le aziende distaccatarie.
  • Il lavoratore, nell’arco del suo rapporto di lavoro con la Distaccante, deve aver svolto almeno il 25% del proprio lavoro presso la Distaccante.

Inoltre, fatto assolutamente rilevante, il distacco è gratuito in quanto fatto nell’interesse del distaccante. Pertanto, il distaccante non dovrebbe percepire dal distaccatario un compenso che ripaghi il distaccante stesso per aver “prestato” un proprio dipendente.

A maggior ragione nel distacco di un lavoratore a distanza di oltre 50 km dalla sede abituale la società Distaccante dovrà motivare con maggior rigore il proprio interesse.

A tal proposito, a titolo esemplificativo, una situazione tipica di distacco si ha quando un gruppo cede un’azienda mantenendo rapporti commerciali con la stessa. In questo caso, capita che il gruppo distacchi uno o più lavoratori propri al fine, ad esempio, di continuare a curare i rapporti con i clienti, oppure in attesa di sviluppare un settore dove ricollocare alcuni propri dipendenti. Altro esempio si ha quando il lavoratore viene distaccato presso altra azienda al fine di fare determinate esperienze lavorative per l’acquisizione di particolari abilità richieste dalla ditta distaccante. Quindi gratuità ed interesse del distaccante.

Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

Qualora non venga riconosciuta l’autenticità del distacco, il lavoratore sarà considerato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice. In questo caso viene comminata una sanzione amministrativa tra i 5.000 ed i 50.000 euro in rapporto al numero dei lavoratori coinvolti ed alle ore di lavoro prestate, sanzione che vede obbligati in solido l’azienda distaccante e quella distaccataria.

L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore/distaccante a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore (articolo 35 citato).

Condizioni di lavoro

Ai lavoratori stranieri in distacco devono essere garantiti almeno i livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione dei lavoratori che svolgono mansioni simili in Italia, come previsto dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi di lavoro.

Quindi, si dovranno applicare i parametri stabiliti dalla legislazione italiana quanto a periodi massimi di lavoro e ore di riposo, durata minima delle ferie, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Trattamento economico

Ad oggi vige il principio di omogeneità di trattamento economico del lavoratore distaccato rispetto ai lavoratori svolgenti mansioni simili nel Paese ospitante. Tale principio è da intendersi come atta ad evitare eccessive discrepanze tra il compenso ricevuto dal lavoratore distaccato e quello che ricevono i suoi colleghi nel paese ospitante.

Obblighi di natura amministrativa dell’azienda distaccante

  • Effettuare la dichiarazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia.
  • Conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione in materia di lavoro.
  • Designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.
  • L’obbligo di designare una persona, non necessariamente coincidente con quella di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale, al fine di mettere in contatto le parti sociali interessate con il prestatore di servizi per una eventuale negoziazione collettiva.

Documenti che il lavoratore deve esibire in caso di controllo

In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

  • una copia della comunicazione preventiva di distacco;
  • contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni esaustive sul rapporto di lavoro in essere
  • prospetti di paga (“busta paga”)
  • altri documenti previsti dalla recente normativa

Regime previdenziale

Per quanto attiene al regime previdenziale, per i lavoratori distaccati sino ad oggi è valso il principio di “personalità” (applicabilità della normativa del Paese di origine), al contrario del principio di “territorialità” (normativa Paese ove viene svolta l’attività lavorativa) vigente in materia di condizioni di lavoro.

Come funziona il processo civile in Italia

In questo articolo vi spiegherò in modo chiaro e sintetico come si svolge un processo civile in Italia, ovvero il tipo di processo atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato e che si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti per gran parte nel codice di procedura civile.

Come funziona il processo civile

svolgimento processo civile

Prima di intraprendere una causa civile bisogna avere chiaro quale sia il Tribunale competente. Ci sono delle regole precise stabilite dalla legge in merito. La più importante è la regola del Foro del domicilio del convenuto. Vale a dire, se faccio causa ad un mio debitore che mi deve una determinata somma, il processo si svolgerà presso il Tribunale del luogo dove si trova la persona che viene chiamata a rispondere.

Successivamente e sempre in via preliminare bisogna accertarsi quale sia la legge applicabile. La regola generale è quella della “lex fori”, ovvero si applica la legge vigente nel Paese dove si trova il Tribunale presso il quale si aprirà il procedimento. Tuttavia vi sono varie eccezioni, per esempio in alcuni casi e con l’accordo delle parti si può chiedere l’applicazione di una legge straniera (ad esempio la legge della nazionalità comune dei coniugi in caso di divorzio), anche se la causa si svolge avanti un Tribunale italiano. Stabilire quale sia la legge applicabile può essere complicato, ad esempio nei casi di commercio internazionale.

La causa inizia quindi con un atto di citazione o un ricorso, a seguito dei quali le parti si costituiscono davanti al Giudice.

In una prima fase il Giudice verifica la regolarità delle notifiche e dell’avvio del procedimento, dopo di che inizia la verifica delle prove portate dalle parti a sostegno delle proprie ragioni (documenti, interrogatorio, testimoni, confessione, ecc).

Segue quindi la “fase decisoria”, nella quale il Giudice chiede agli Avvocati delle parti di presentare delle memorie conclusive, dove verranno riassunti tutti gli aspetti emersi nel corso del processo.

Infine, il Giudice emette la sentenza con le relative motivazioni.

Contro una sentenza di primo grado che si ritiene sfavorevole è possibile – entro precisi termini – presentare appello, sul quale giudicherà un Collegio di tre Giudici presso la Corte d’Appello. Difficilmente si riapre la fase istruttoria. Il giudizio d’appello è essenzialmente volto a verificare se il Giudice di primo grado ha deciso correttamente o meno.

La sentenza d’appello può confermare o modificare, totalmente o parzialmente, la decisione del Tribunale.

Corte di cassazione

Contro la sentenza di appello è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione (è a Roma). In questa sede non si riesaminano i fatti oggetto della causa, ma si opera un mero giudizio di legittimità sul corretto andamento del processo secondo le regole del codice di procedura civile.

Conclusione processo civile

Quando una sentenza civile di condanna diventa definitiva, allora è titolo esecutivo per poter iniziare il procedimento volto al recupero del credito nei confronti della parte soccombente. Va però ricordato che, salvo disposizione contraria del Giudice, si può iniziare l’esecuzione forzata già dopo la sentenza di primo grado. Va da sé che nel caso in cui il giudizio d’appello dovesse dare ragione alla controparte, chi ha agito dovrà restituire.

Per quanto riguarda il pagamento delle spese legali (onorari dell’avvocato, perizie, ecc.) vige il principio della soccombenza: chi viene condannato deve risarcire le spese legali della controparte. Qualora però non vi sia soccombenza in quanto – ad esempio – le parti hanno trovato un accordo, allora il Giudice “compensa” le spese, cioè dispone che ciascuno paghi le proprie.

Il processo penale in Italia

In questo articolo spiegherò in modo chiaro e breve lo svolgimento del processo penale in Italia (trovate il riassunto nello schema), per spiegarne il funzionamento e le alternative al processo ordinario.

Come funziona il processo penale in Italia

processo penale schema

Processo penale riassunto

Notizia di reato e indagini

Il punto di partenza è la “notizia di reato”. Le denunce – querele dei cittadini, gli interventi della Polizia, i referti dei medici ospedalieri, finiscono sul tavolo del Pubblico Ministero il quale, se ritiene che i fatti denunciati lo meritino, iscrive la persona indagata nel registro degli indagati (art. 335 codice procedura penale). Le indagini devono durare al massimo sei mesi, ma sono previste proroghe in alcuni casi.

Successivamente l’indagato riceve la comunicazione di chiusura delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) ed a quel punto può, tramite il suo avvocato, consultare il fascicolo, depositare memorie e richiedere di essere interrogato. La richiesta di interrogatorio è segno di buon comportamento processuale perché dimostra subito spirito collaborativo. Inoltre, è bene che ci sia il verbale di interrogatorio nel fascicolo quando si valuterà se archiviare o meno il procedimento.

Archiviazione o rinvio a giudizio

Dopo di questo, il Pubblico Ministero potrà chiedere l’archiviazione del procedimento oppure il rinvio a giudizio. A decidere qui è il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).

Udienza preliminare

Nel caso di rinvio a giudizio, entro l’udienza preliminare, l’indagato, che ora è diventato “imputato”, può chiedere un rito alternativo al processo ordinario. Ad esempio, può chiedere il patteggiamento, che comporta numerosi vantaggi: la riduzione della pena di 1/3, nessuna spesa processuale, la vittima non può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento ed infine si può ottenere la sospensione della pena. Un’altra formula possibile è il Giudizio Abbreviato, che si svolge in una sola udienza ed il Giudice decide solo sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo; anche qui c’è la riduzione di 1/3 della pena.

Va ricordata anche la possibilità, alla presenza di determinati requisiti, di chiedere la Messa Alla Prova: in tal caso si evita il processo e si ottiene la declaratoria di estinzione del reato, a patto che ci si sottoponga ad un programma che preveda un certo numero di ore di attività di volontariato presso un ente (il Comune, le mense per i poveri, le case di cura per anziani, varie ONLUS).

Dibattimento e sentenza

Qualora non vi sia stata richiesta di un rito alternativo, inizia il processo penale ordinario avanti al Giudice Monocratico o al Collegio a seconda della gravità del reato contestato. Vi è una fase istruttoria, nella quale, nell’arco di alcune udienze, si producono le prove in aula (audizione di testimoni, acquisizione di documenti, perizie, ecc.).

Alla fase istruttoria segue la discussione: il PM, la Parte Civile ed il Difensore dell’imputato espongono al Giudice le ragioni delle loro richieste, che saranno di condanna o di assoluzione.

Infine, il Giudice emette la sentenza, con la quale può condannare l’imputato ad una determinata pena (l’imputato qui diventa “condannato”), oppure può assolverlo per tre motivi: perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato.

Patteggiamento penale: significato, caratteristiche e funzionamento

Disciplinato dall’articolo 444 del codice di procedura penale, il patteggiamento (detto più correttamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”) è, nel contesto della procedura penale, il procedimento speciale caratterizzato dalla richiesta che le parti (imputato e PM) rivolgono al Giudice, di applicazione di una pena diminuita fino a un terzo, tenuto conto delle circostanze aggravanti e attenuanti con il limite massimo di cinque anni di reclusione. Se l’imputato è recidivo, può concordare la pena purché non superi i due anni. In fase di accordo, il Pubblico Ministero può richiedere prova di una “attività risarcitoria” a favore della vittima. Può, cioè, pretendere che l’autore del reato abbia in qualche modo almeno provveduto ad offrire un parziale risarcimento alla persona offesa.

La richiesta dev’essere presentata entro l’udienza preliminare o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure nella dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna.

Può essere subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il giudice non può sostituire alla pena concordata tra le parti una pena diversa, ma può rigettare l’accordo.

Esempio di patteggiamento penale

Un imputato di furto aggravato ammette le proprie colpe. La confessione può essere valutata positivamente e diventare attenuante generica prevalente sull’aggravante. Ecco come potrà chiedere al Giudice l’applicazione di una pena: «Si concedano le attenuanti generiche per la confessione resa, prevalenti sull’aggravante contestata: si chiede che si applichi la pena di mesi sei di reclusione ed euro 160 di multa, così ridotta ex art. 444 c.p.p. (fino a 1/3); la richiesta è subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.»

Cosa succede dopo

In seguito alla richiesta di patteggiamento possono verificarsi diversi scenari. Ecco le principali possibilità:

  1. il PM non presta il consenso;
  2. il Giudice ritiene la pena non congrua;
  3. il Giudice ritiene di non poter concedere il beneficio della sospensione condizionale richiesto come condizione di accesso al “patteggiamento”;
  4. il Giudice accorda il patteggiamento ed emette la sentenza.

Si è detto che la parte può condizionare l’accoglimento dell’istanza di patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso il consenso del P.M. deve riguardare espressamente anche tale richiesta.

Il patteggiamento esclude la pronuncia del Giudice penale sulla eventuale domanda civile (risarcimento) della persona offesa (parte civile). Se la vittima del reato vorrà farsi risarcire dovrà promuovere una causa davanti al Tribunale civile.

I vantaggi del patteggiamento

  • riduzione della durata del processo, che si limiterà normalmente ad una o due udienze.
  • riduzione di un terzo della pena
  • esclusione della domanda di risarcimento in sede penale
  • esclusione del pagamento delle spese processuali
  • possibilità di concordare la sospensione condizionale della pena evitando il carcere
  • possibilità di ottenere che la sentenza non venga menzionata nel certificato del casellario richiesto dai privati
  • possibilità di richiedere la cancellazione definitiva della sentenza dal casellario dopo cinque anni

Attenzione: patteggiare non significa, da un punto di vista processuale, riconoscere le proprie responsabilità. Può essere richiesto anche soltanto per ragioni di opportunità.

Nel caso di “continuazione di più reati”, ovvero quando l’imputato commette più azioni criminose ma tutte nell’ambito di un unico piano, contestate in un unico procedimento o anche in più procedimenti penali, si può concordare la pena riferita al reato più grave aumentata di un terzo. Questa strategia può consistere in un grande vantaggio per l’imputato, che ha la possibilità di definire rapidamente più processi penali ed uscirne definitivamente.

Grazie a questi vantaggi, il patteggiamento è un procedimento alternativo al processo penale ordinario che viene richiesto molto spesso nei Tribunali.

Un istituto simile al patteggiamento, con alcune limitazioni, è previsto anche innanzi alla Corte d’Appello (cosiddetto “concordato”). In questo caso, rinunciando ad alcuni motivi d’appello, si può ottenere una riduzione della pena. Per il calcolo della pena non è prevista necessariamente la riduzione automatica di un terzo e neppure altre condizioni come il limite dei cinque anni.

Avvocato Paolo Dall’Ara

paolo.dallara.studio@gmail.com

Investitori rumeni in Italia e iniziative imprenditoriali

Cresce in Italia l’iniziativa imprenditoriale dei romeni residenti in Italia. Sono registrate oltre 24.000 società di capitali e persone costituite da cittadini rumeni (12.763 società di capitali con 17.136 azionisti rumeni e 11.392 società di persone) e 47.871 ditte individuali, formate da cittadini rumeni in Italia. (questi ultimi non hanno capitale) (fonte: Unioncamere e CERVED).

Il trend crescente del numero di aziende registrate da cittadini rumeni in Italia è legato anche al trend crescente del numero di rumeni residenti in Italia (aumento dell’1,49% nel 2016 rispetto al 2015 e 1,72% 2015 rispetto al 2014 secondo INS Italia).

Le società di capitali con azionisti rumeni registrate in Italia, secondo i dati CERVED ricevuti da BPCE Roma tramite Intesa San Paolo, hanno le seguenti caratteristiche:

  • Forma giuridica: in proporzione superiore al 90% sono società a responsabilità limitata SRL (con forme di SRL normale, SRL semplificata o SRL con socio unico), le altre forme sono consorzi CO), società a responsabilità limitata o gruppo Spazio economico europeo di interesse (GE). I settori in cui la maggior parte di loro opera sono: costruzioni urbane, progettazione, progettazione, installazioni e servizi legati alle costruzioni, immobiliare, ristoranti e bar, commercio all’ingrosso, commercio di automobili, gestione dei rifiuti, immobiliare, consulenza, servizi di impresario artistico, noleggio auto, produzioni metalliche, industria alimentare (carne), produzione di materie plastiche e altri.
  • Distribuzione geografica in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città e nelle loro periferie. In Italia sono registrate 10 6.060.085 società e ditte individuali, di cui 3.248.708 imprese individuali (SOE) e 437.024 SOI (13,5%) a proprietà estera. Di questi, 47.871 sono di proprietà rumena, la Romania è al 3 ° posto tra i primi 5 paesi di origine dei titolari che costituiscono II. Al 1 ° e 2 ° posto si trovano Marocco e Cina, paesi che hanno comunità molto più piccole in Italia. E al 4 ° e 5 ° posto si trovano Albania e Bangladesh.

Fonte: www.milano.mae.ro

Come fornire servizi all’estero

Se hai una società registrata e fornisci servizi (ad esempio, come architetto o guida turistica) nel paese in cui vivi, puoi offrire questi servizi anche in un altro paese dell’UE, senza dover creare una società o una filiale lì. Questo può essere utile se vuoi:

  • fornire servizi in quel paese solo temporaneamente
  • fornire servizi solo a un cliente specifico che vive in quel paese
  • per testare il mercato prima di espandere lì le attività della tua azienda.

In linea di principio, dovresti essere in grado di fornire servizi in un altro paese dell’UE senza dover rispettare tutte le procedure e le regole amministrative applicabili in quel paese (come l’ottenimento dell’autorizzazione preventiva per condurre affari). Tuttavia, potresti dover informare le autorità pubbliche che fornirai servizi nel loro territorio. L’altro paese deve avere buone ragioni per imporvi i suoi requisiti.

Nonostante questo principio di base, non dovresti partire dall’idea che puoi semplicemente fornire servizi in un altro paese senza creare una società a livello locale. Questa possibilità dipende principalmente da quanto spesso, per quanto tempo e con che frequenza si desidera fornire i servizi.

Regole diverse possono essere applicate anche in determinati settori, ad esempio:

  • servizi finanziari
  • servizi sanitari che possono essere forniti solo da membri di una professione medica regolamentata
  • servizi di sicurezza privata
  • gioco d’azzardo
  • servizi notarili
  • servizi di agenti di lavoro interinale

Se desideri registrare una società in un altro paese dell’UE, dovrai rispettare la legge nazionale sulla costituzione/registrazione di una filiale, succursale o agenzia, nonché la maggior parte delle norme nazionali per la costituzione di una società (comprese quelle sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sull’ottenimento delle necessarie autorizzazioni). Potrebbe anche essere richiesto di rispettare gli standard nazionali, europei o internazionali

Regole speciali per fatturato annuo ridotto

Ci sono alcune eccezioni. In base alle regole semplificate, puoi scegliere di applicare le norme IVA nel tuo Stato membro (dove sei stabilito, hai un indirizzo permanente o residenza abituale) se soddisfi i seguenti criteri:

  • sei stabilito, hai un indirizzo permanente o una residenza abituale in un unico paese dell’UE
  • fornire servizi di telecomunicazione, trasmissione ed elettronica e servizi forniti elettronicamente a clienti non soggetti passivi che sono stabiliti, hanno un indirizzo permanente o sono abitualmente residenti in un altro paese dell’U
  • il valore totale dei servizi di telecomunicazione, trasmissione ed elettronica forniti non supera i 10.000 EUR (IVA esclusa) nell’anno civile in corso o nell’anno civile precedente.

Se soddisfi queste condizioni, non dovrai registrarti, completare dichiarazioni IVA o effettuare pagamenti in ciascuno dei paesi dell’UE in cui sono stabiliti i tuoi clienti. Non sarà nemmeno necessario registrarsi per il sistema M1SS. Invece, dovrai addebitare ai clienti l’IVA all’aliquota applicabile nel tuo paese. Dovrai anche pagare e dichiarare la rispettiva IVA alle autorità fiscali del tuo paese.

Se beneficiate di un regime speciale per le piccole imprese nel vostro paese, che vi esenta dal pagamento dell’IVA fino a una certa soglia, questo vale anche per i servizi di telecomunicazioni, trasmissioni televisive e servizi elettronici stradali.

Non c’è differenza tra i clienti ovunque nell’UE

Sebbene tu sia libero di definire i termini e le condizioni generali di vendita, tutti i tuoi clienti dell’UE dovrebbero avere lo stesso accesso ai servizi (forniti elettronicamente o presso la tua sede) dei clienti locali. Se offri prezzi speciali o determinate condizioni di promozione o vendita, dovrebbero essere accessibili a tutti i clienti, indipendentemente dal paese dell’UE in cui si trovano, dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dalla sede di attività.

Accesso alle interfacce online

I clienti dovrebbero essere in grado di accedere a qualsiasi versione del tuo sito: ad esempio, un cliente che accede dall’Italia dovrebbe essere in grado di navigare nel sito per la Spagna se immette quell’URL senza essere reindirizzato automaticamente alla versione per l’Italia. I clienti devono essere in grado di dare il proprio consenso prima di essere reindirizzati e ritirarlo in qualsiasi momento.

Vendita di servizi forniti elettronicamente

I clienti stabiliti in altri paesi dell’UE che desiderano acquistare servizi da te forniti elettronicamente (servizi cloud, archiviazione dati o web hosting) devono essere in grado di accedere e registrare questi servizi allo stesso modo dei clienti stabiliti a livello locale.

Se devi attraversare il confine per fornire servizi a un cliente straniero, potresti dover sostenere costi aggiuntivi, ad esempio per lo stoccaggio o le procedure amministrative. Questi costi aggiuntivi potrebbero giustificare l’applicazione di prezzi più elevati ai clienti all’estero.

Fonte: europa.eu

Abbandono della famiglia: reato e conseguenze

L’abbandono della famiglia è un reato aggravante, previsto dall’art. 305 del codice civile. Molti lo commetteranno facilmente, per ignoranza o con evidente malizia. L’abbandono familiare, come reato, consiste in:

  • abbandonare un figlio (che si ha l’obbligo di mantenere), esponendolo a sofferenze fisiche o morali;
  • inadempimento in malafede dell’obbligo alimentare previsto dalla legge;
  • mancato pagamento in malafede, per 2 anni, della pensione di mantenimento stabilita in giudizio.

Gli atti menzionati sono considerati reato solo se commessi da una persona che ha l’obbligo legale di mantenere qualcuno, rispetto a chi ha diritto agli alimenti (ad esempio, marito e moglie o genitori).

Secondo il Codice della famiglia, l’obbligo di mantenimento sussiste tra marito e moglie, genitori e figli, colui che adotta e adotta, nonni e nipoti, fratelli e sorelle e altre persone previste dalla legge (ex il cui matrimonio è stato sciolto per divorzio o annullato, il marito che ha contribuito al mantenimento del figlio dell’altro coniuge, ecc., in tali casi purché le condizioni in cui sussiste tale responsabilità). Nella maggior parte dei casi l’obbligazione ha carattere di reciprocità, cioè chi ha l’obbligazione alimentare può diventare, cambiando la situazione concreta, chi ha diritto agli alimenti.

Come viene punito l’abbandono della famiglia

In caso di abbandono familiare l’azione penale fa scattare la preventiva denuncia al danneggiato e la conciliazione delle parti rimuove la responsabilità penale.

Se le parti non si sono riconciliate ma, durante il processo, l’imputato adempie ai suoi obblighi, il tribunale, qualora accerti la colpevolezza, pronuncia nei confronti dell’imputato la sua condanna con la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena.

La revoca della sospensione condizionale avviene solo se, durante il periodo di prova, il condannato commette nuovamente il reato di abbandono familiare.

L’abbandono della famiglia è punito nei casi previsti dall’art. 305 CP, lit. a) sì b) con la reclusione da 6 anni a 2 anni o con la multa, e nel caso previsto in lett. c) con la reclusione da 1 a 3 anni o con la multa.

Nel caso di un genitore obbligato a pagare il contributo al mantenimento dei figli all’altro genitore, si trasferisca all’estero, ad esempio in Romania, ciò non lo pone al riparo da possibili conseguenze.

Sul piano civile si potrà comunque agire presso le autorità rumene affinché vengano pagate le somme dovute, eventualmente mediante pignoramento dei beni.

Sul piano penale potrà essere comunque condannato dal Tribunale penale italiano (competente in quanto Tribunale del luogo dove il creditore di diritti alimentari risiede). Probabilmente la pena prevista dalla prima condanna verrà sospesa ma, in caso di recidiva, potrà essere condannato una seconda volta con revoca del beneficio della sospensione condizionale e conseguente emissione di Mandato di Arresto Europeo.

Quindi, anche se il recupero delle somme al lato pratico potrebbe essere difficoltoso, tuttavia la possibilità di una condanna penale e relativo mandato di arresto generalmente dissuade il debitore dal proseguire la sua condotta.

Alimenti per i figli in caso di divorzio

Gli alimenti (ufficialmente chiamati alimenti minori) è l’obbligo del genitore non affidatario (o genitore affidatario non residente) a favore del figlio, stabilito a seguito dell’emissione di una sentenza di divorzio o della separazione dei genitori non sposati. Questo tipo di obbligo è generalmente valido nel mondo per i genitori divorziati. C’è la possibilità di stabilire la pensione di mantenimento in denaro o in natura. In Romania, l’obbligo è regolato dagli articoli 529 – 534 del nuovo codice civile. Se nel vecchio codice civile la possibilità del pagamento in natura esisteva da un punto di vista teorico, la giurisprudenza rumena non la applicava privilegiando il pagamento degli alimenti in contanti.

Per obbligare un debitore in uno Stato al di fuori dell’Unione Europea a pagare le spese di mantenimento, è necessario presentare ricorso ai tribunali dello Stato in cui si richiede l’esecuzione della sentenza. Le convenzioni internazionali possono aiutarti a far rispettare l’obbligo di mantenimento legale all’estero.

Per obbligare un debitore in uno stato dell’Unione Europea a pagare le spese di mantenimento, la procedura è più semplice e diretta, anche se debitore e creditore si trovano in due paesi diversi.

Criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei minori

In Romania solitamente si dispone che il genitore non collocatario versi all’altro genitore per le spese di mantenimento dei figli una percentuale del proprio reddito (solitamente un terzo, oppure un sesto a ciascun figlio in caso siano più fratelli, ecc.). Purtroppo questo sistema presenta due inconvenienti: innanzitutto è difficile dimostrare quanto guadagna effettivamente una persona, a maggior ragione nei casi in cui cambi spesso lavoro , abbia un’attività in proprio, lavori in nero ecc. Inoltre, non si tiene conto del principio di responsabilità e di tutela dei minori: il genitore dovrebbe sempre e comunque garantire i mezzi di sussistenza dei propri figli, indipendentemente dal fatto che lavori o meno.

In Italia di solito il Giudice prevede una somma fissa mensile. Tale somma tiene conto delle necessità del minore ma anche del tenore di vita di cui il minore godeva in costanza di matrimonio, oltre che naturalmente delle capacità economiche del genitore obbligato. Tuttavia, qualunque siano le condizioni economiche e lavorative del genitore, viene sempre prevista una somma minima, anche nel caso in cui l’obbligato non lavori, a meno che non sia affetto da invalidità accertata e dimostrata.

Infine, va tenuto presente che l’assegno di mantenimento può essere sempre modificato mediante ricorso al Giudice. Ciò è utile in special modo in quei casi in cui, ad esempio, sia stata una sentenza rumena a prevedere una determinata somma (solitamente bassa rispetto al costo della vita in Italia), ed il minore viva in Italia. A quel punto il Giudice italiano aumenterà l’importo dell’assegno adeguandolo ai parametri vigenti nel Paese dove il minore vive.